Sez. II

Art. 68

Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili

In vigore dal 21 ott 2024
1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli , il certificato di sicurezza non può essere rilasciato, rinnovato o convalidato. 2. Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorità marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione è annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorità marittima sull'attestazione d'idoneità e, tramite l'autorità marittima, è trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validità. 3. Il certificato di sicurezza perde di validità se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-68

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Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili (Art. 68 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo