Sez. II

Art. 71

Validità del certificato di sicurezza

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il certificato di sicurezza ha la validità di: a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio; b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri. 2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-71

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Validità del certificato di sicurezza (Art. 71 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo