Sez. II
Art. 76
Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
In vigore dal 21 ott 2024
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:
a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonché le modalità e la periodicità delle revisioni delle zattere di salvataggio;
b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;
c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all', comma 3-bis, del codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-76