Capo II
Art. 78
Campo di applicazione
In vigore dal 21 ott 2024
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio, nonché alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.
2. Fermo restando quanto stabilito dall', alle unità da diporto impiegate in attività di noleggio che trasportino più di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unità che non sia:
a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) un bambino di età inferiore ad un anno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-78