Capo II
Art. 80
Tipi di visite
In vigore dal 21 ott 2024
1. Le unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attività di noleggio, ad esclusione delle unità immesse per la prima volta in servizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validità del certificato di idoneità al noleggio;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessità.
2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-80