Capo II
Art. 82
Certificato di idoneità
In vigore dal 21 ott 2024
1. Il certificato di idoneità al noleggio, conforme all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto, è rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attività di noleggio prevista dall', previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità e a seguito di convalida dell'UCON;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attività di noleggio, dall'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unità e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all' del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato è rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione nell'ATCN.
4. Qualora l'unità adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attività, il certificato di cui al comma 1 del presente articolo è valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all' del codice.
5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneità da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneità.
6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneità al noleggio è rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneità rilasciata dagli organismi tecnici di cui all', a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorità marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneità sulla base della dichiarazione di idoneità. Copia del certificato è inviata all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
7. Per le unità che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneità provvede l'autorità consolare con le modalità indicate nel presente capo. Copia del certificato di idoneità rinnovato o convalidato è inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN ovvero, per i natanti da diporto, all'autorità marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona.
8. Le unità da diporto battenti bandiera straniera, di cui all', comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all' del presente regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-82