Capo II
Art. 85
Visita iniziale
In vigore dal 21 ott 2024
1. Salvo quanto previsto dall', comma 3, la visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita.
3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonché un'ispezione a secco della carena.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-85