Capo II

Art. 85

Visita iniziale

In vigore dal 21 ott 2024
1. Salvo quanto previsto dall', comma 3, la visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita. 2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unità soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unità è abilitata ed alla specifica destinazione cui è adibita. 3. La visita è effettuata prima che l'unità sia impiegata nell'attività di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonché un'ispezione a secco della carena.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-85

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Visita iniziale (Art. 85 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo