Capo II

Art. 87

Visite occasionali

In vigore dal 21 ott 2024
1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneità perde di validità e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unità a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all', comma 3-bis. 1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneità perde di validità nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato. 2. La visita occasionale di un'unità da diporto è inoltre disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di idoneità. L'autorità marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unità, i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-87

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