Capo II

Art. 89

Numero minimo dei componenti dell'equipaggio

In vigore dal 21 ott 2024
1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano più di otto passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri è composto da almeno due persone. 2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio è composto da almeno tre persone.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-89

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Numero minimo dei componenti dell'equipaggio (Art. 89 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo