Capo III

Art. 91

Segnalazione

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. 2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all', comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2. 5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo.

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Segnalazione (Art. 91 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo