Titolo I
Art. 1 bis
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2024
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982);
b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unità da diporto;
c) "autorità della navigazione interna": Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;
d) "autorità marittima": capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi;
e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui all', comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;
h) "STED": Sportello telematico del diportista;
i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto;
l) "UMC": uffici motorizzazione civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-1-bis