Titolo I
Art. 15 bis
Licenza di navigazione per unità da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
1. I modelli di licenza di navigazione per le unità da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Oltre ai dati di cui all', comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-15-bis