Titolo I

Art. 15 quater

Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

In vigore dal 21 ott 2024
. (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172). 1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciata dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave è abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, la destinazione esclusiva al noleggio per finalità turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95. 3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciato dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si è ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorità marittima alla quale è stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validità di sei mesi. 5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale. 6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorità marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica. 7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorità marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorità competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, è in corso di validità, l'autorità marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.
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Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (Art. 15 quater Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo