Titolo I

Art. 17 bis

Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

In vigore dal 21 ott 2024
1. Nei casi previsti dall', comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche il proprietario presenta all'autorità marittima di iscrizione i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all', comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorità marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza deteriorata.
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