Titolo I
Art. 20 bis
Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore
In vigore dal 21 ott 2024
(Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). 1. Ai fini dell', comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando è fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all', comma 4, del codice.
2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalità di trascrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-20-bis