Titolo I

Art. 24 bis

Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale

In vigore dal 21 ott 2024
(Deposito dei documenti di bordo presso l'autorità doganale). 1. In caso di lavori di trasformazione di unità battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria può consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che è trattenuto dall'autorità doganale fino alla riesportazione dell'unità, al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
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