Titolo IV

Art. 94

Disposizioni finali

In vigore dal 21 dic 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie. 2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2008 Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia La Russa, Ministro della difesa Scajola,Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353
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Disposizioni finali (Art. 94 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo