Titolo IV
Art. 94
Disposizioni finali
In vigore dal 21 dic 2008
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attività previste agli si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2008
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Scajola,Ministro dello sviluppo economico
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-94