Capo III
Art. 90
Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
In vigore dal 21 ott 2024
1. Le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:2018;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-90