Capo II

Art. 81

Dichiarazione di idoneità

In vigore dal 21 ott 2024
1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, rilasciano una dichiarazione di idoneità conforme al modello indicato nell'allegato VI. 2. La dichiarazione di idoneità per le unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico autorizzato.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-81

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Dichiarazione di idoneità (Art. 81 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo