1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni oppure una bussola elettronica;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
g) strumento di radioposizionamento;
h) tre fuochi a mano a luce rossa;
i) tre razzi a paracadute a luce rossa;
l) due boette fumogene;
m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto del Ministro della sanità 25 maggio 1988, n. 279;
o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
q) un riflettore radar;
r) radio telefono ad onde ettometriche conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
t) dispositivo di esaurimento della sentina.
t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
L'articolo elenca in modo dettagliato tutti i dispositivi, gli apparati e gli strumenti che devono essere presenti a bordo delle navi da diporto. Tra questi figurano strumenti di navigazione e carteggio, apparati di radiocomunicazione, segnali di soccorso visivi, dotazioni per l'ormeggio e il pronto soccorso, ed estintori. La disposizione consente l'uso della cartografia elettronica in sostituzione delle carte nautiche tradizionali e dei relativi strumenti. Inoltre, per la navigazione entro l'area di ricerca e soccorso nazionale, permette di sostituire l'E.P.I.R.B. con uno specifico telefono satellitare provvisto di dispositivo di soccorso.
Perché esiste questa norma
La norma individua l'elenco obbligatorio delle dotazioni di sicurezza e degli strumenti di bordo necessari per garantire la salvaguardia e il soccorso durante la navigazione.
A chi si applica
La norma si applica a chi possiede o conduce navi da diporto.
Esempio pratico
L'armatore o comandante di una nave da diporto deve verificare prima della partenza che a bordo siano presenti la bussola, i razzi, la cassetta di pronto soccorso e gli apparati radio prescritti. In alternativa alle carte nautiche cartacee, può decidere di utilizzare un sistema di cartografia elettronica conforme.
Adempimenti e conseguenze
Obbligo di dotare le navi da diporto di tutti i dispositivi, strumenti e apparati conformi elencati nel testo della norma; il testo non specifica sanzioni.
Cosa è cambiato
Il Decreto 17 settembre 2024, n. 133 (art. 67, comma 1, lettera a) ha modificato varie voci dell'elenco delle dotazioni previste all'art. 75, comma 1 (lettere a, h, i, l, m, n, r, s) e ha introdotto l'obbligo del dispositivo VHF con DSC (lettera t-bis).
Domande frequenti
È possibile usare la cartografia elettronica al posto delle carte nautiche cartacee?Sì, l'uso della cartografia elettronica conforme alla normativa richiamata è espressamente consentito in sostituzione delle carte nautiche e dei relativi strumenti da carteggio.
L'E.P.I.R.B. può essere sostituito da un altro strumento?Sì, le navi che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire l'E.P.I.R.B. con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggi di soccorso conforme ai requisiti tecnici previsti.
Quali segnali visivi di soccorso devono essere presenti a bordo?Il testo prevede l'obbligo di imbarcare tre fuochi a mano a luce rossa, tre razzi a paracadute a luce rossa e due boette fumogene.