Sez. II

Art. 75

Dotazioni di sicurezza

In vigore dal 21 ott 2024
1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono: a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni oppure una bussola elettronica; b) un orologio; c) un barometro; d) un binocolo; e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri; f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere; g) strumento di radioposizionamento; h) tre fuochi a mano a luce rossa; i) tre razzi a paracadute a luce rossa; l) due boette fumogene; m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto del Ministro della sanità 25 maggio 1988, n. 279; o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972; p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento; q) un riflettore radar; r) radio telefono ad onde ettometriche conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239; t) dispositivo di esaurimento della sentina. t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. 2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002. 2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.

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Dotazioni di sicurezza (Art. 75 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo