Sez. II
Art. 73
Protezione contro gli incendi
In vigore dal 21 ott 2024
1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformità alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se è previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilità minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacità estinguente nel numero richiesto dall', comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
Note all'articolo
- Il Decreto 17 settembre 2024, n. 133, ha disposto (con l'art. 65, comma 1, lettera c)) che "al comma 4, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»"; Ha inoltre disposto (con l'art. 65, comma 1, lettera d)) che "al comma 6, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-73