Sez. II
Art. 74
Mezzi di salvataggio
In vigore dal 21 ott 2024
1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unità è abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unità durante la navigazione.
4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-74