Art. 76 · Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole
Sez. II

Art. 76

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Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole

In vigore dal 21 ott 2024
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite: a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonché le modalità e la periodicità delle revisioni delle zattere di salvataggio; b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso; c) le caratteristiche, le modalità per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all', comma 3-bis, del codice.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-76