Sez. II

Art. 66

Visite dopo un periodo di disarmo

In vigore dal 21 dic 2008
1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
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Visite dopo un periodo di disarmo (Art. 66 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo