Sez. II
Art. 66
Visite dopo un periodo di disarmo
In vigore dal 21 dic 2008
1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-66