Sez. II

Art. 61

Finalità e campo di applicazione

In vigore dal 21 dic 2008
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto. 2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
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Finalità e campo di applicazione (Art. 61 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo