Sez. II
Art. 61
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 21 dic 2008
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-61