Titolo IIICapo ISez. I

Art. 56

Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto

In vigore dal 21 ott 2024
1. I battelli di servizio rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità, ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-56

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Navigazione con battelli al servizio delle unità da diporto (Art. 56 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo