Titolo IIICapo ISez. I

Art. 57

Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.

In vigore dal 21 ott 2024
1. Per le unità da diporto di cui all', comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneità è rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unità, con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto. 2. Per le unità da diporto di cui all', comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza è convalidato sulla base di un'attestazione di idoneità comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato. 3. Per le unità da diporto di cui all', comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato di sicurezza è stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria può presentare la medesima documentazione all'autorità consolare. 3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l', comma 3 per le unità marcate CE e l', comma 3-bis per le unità non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998. 3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneità e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validità dell'attestazione di idoneità rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneità e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validità. 4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-57

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Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza. (Art. 57 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo