Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 59
Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive
In vigore dal 21 dic 2008
1. Le unità da diporto di cui all', comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-59