Titolo IIICapo ISez. I

Art. 59

Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive

In vigore dal 21 dic 2008
1. Le unità da diporto di cui all', comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove. 2. A dette unità si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le unità di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
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Unità impiegate in gare e manifestazioni sportive (Art. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo