Titolo IIICapo ISez. I

Art. 58

Motore ausiliario

In vigore dal 21 dic 2008
1. Il motore ausiliario di emergenza è impiegato in caso di avaria del motore principale. 2. Il motore ausiliario è di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.
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Motore ausiliario (Art. 58 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo