Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 48
Finalità e campo di applicazione
In vigore dal 21 ott 2024
1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. È responsabilità del comandante dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unità da diporto di seguito indicate:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonché per l'identificativo di cui all' e per la sostituzione dei tubolari delle unità pneumatiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-48