Titolo IIICapo ISez. I

Art. 52

Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-52

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Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza (Art. 52 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo