Art. 52 · Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza
Titolo IIICapo ISez. I

Art. 52

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Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria mantiene l'unità in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonché alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-52