Art. 66 · Visite dopo un periodo di disarmo
Sez. II

Art. 66

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Visite dopo un periodo di disarmo

In vigore dal 21 dic 2008
1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-66