Art. 91 decies

Navigazione delle unità da diporto a controllo remoto

In vigore dal 21 ott 2024
1. Le unità da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN. 2. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonché per la verifica di parti o attrezzature di unità da diporto in fase di costruzione o riparazione. 3. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto è suddivisa nelle seguenti categorie: a) "libera": navigazione con unità condotta a vista per la quale non è prevista comunicazione o autorizzazione; b) "controllata": navigazione con unità condotta non a vista, distinta in: 1) tipo A: navigazione per la quale è richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; 2) tipo B: navigazione per la quale è richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorità competente in base al luogo in cui avviene la navigazione; c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unità da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto. 4. L'autorità competente di cui al comma 3 può esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni. 5. La navigazione delle unità da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata è limitata al mare territoriale. La navigazione certificata è consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo è sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall', comma 2, del codice.
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Navigazione delle unità da diporto a controllo remoto (Art. 91 decies Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo