Art. 91 quindecies

Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso

In vigore dal 21 ott 2024
1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonché il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalità definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED. 2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) è consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalità previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1. 3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonché agli altri soggetti abilitati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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