Art. 91 terdecies

Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto

In vigore dal 21 ott 2024
1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all', comma 3-bis, del codice, è gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto. 2. Le autorità marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalità telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all', comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalità di cui all' del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio. 3. L'archivio, ai sensi degli del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorità di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio.
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