Art. 91 ter
Limiti di navigazione e di distanza dalla costa
In vigore dal 21 ott 2024
1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorità della navigazione interna competente mira a garantire:
a) l'incolumità dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza;
b) l'ancoraggio delle unità da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumità delle persone a bordo, con riguardo alle località che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsità di ripari o fondali superiori a 10 metri.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-91-ter