Capo II

Art. 89 bis

Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172

In vigore dal 21 ott 2024
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, iscritte nel registro internazionale di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e può essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2.
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