Art. 15 sexies · Contrazione dei termini del procedimento
Titolo I

Art. 15 sexies

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Contrazione dei termini del procedimento

In vigore dal 21 ott 2024
. (Contrazione dei termini del procedimento). 1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all' del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all', comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all', comma 3, lettera a), del codice.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-15-sexies