Titolo II
Art. 14
Commercio di oro e di oggetti preziosi
In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nell', comma 1, lettere g), h) e l), del presente regolamento, devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi delle controparti;
b) alla data dell'operazione;
c) al tipo dell'operazione;
d) all'importo dell'operazione e ai mezzi di pagamento impiegati.
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, gli operatori di cui al comma 1 possono avvalersi delle informazioni acquisite ai sensi dell', comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-14