Titolo II

Art. 14

Commercio di oro e di oggetti preziosi

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono le attività di commercio di oro e di fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, indicati nell', comma 1, lettere g), h) e l), del presente regolamento, devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle controparti; b) alla data dell'operazione; c) al tipo dell'operazione; d) all'importo dell'operazione e ai mezzi di pagamento impiegati. 2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, gli operatori di cui al comma 1 possono avvalersi delle informazioni acquisite ai sensi dell', comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.
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Commercio di oro e di oggetti preziosi (Art. 14 Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo