Titolo II

Art. 17

Agenzia in attività finanziaria

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono l'agenzia in attività finanziaria, indicati nell', comma 1, lettera n), del presente regolamento, devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attività di promozione e conclusione dei contratti. 2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento; c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.
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