Titolo II
Art. 17
17 / 18Agenzia in attività finanziaria
In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono l'agenzia in attività finanziaria, indicati nell', comma 1, lettera n), del presente regolamento, devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attività di promozione e conclusione dei contratti.
2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative:
a) ai dati identificativi;
b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento;
c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-17