Art. 17 · Agenzia in attività finanziaria
Titolo II

Art. 17

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Agenzia in attività finanziaria

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono l'agenzia in attività finanziaria, indicati nell', comma 1, lettera n), del presente regolamento, devono identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l'attività di promozione e conclusione dei contratti. 2. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data della consegna dei mezzi di pagamento; c) all'ammontare e al tipo dei mezzi di pagamento.
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