Titolo II

Art. 12

Agenzia di affari in mediazione immobiliare

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono l'attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, indicati nell', comma 1, lettera d), del presente regolamento, devono identificare le parti dei contratti per i quali intervengono. 2. Devono essere acquisite e registrate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi delle parti; b) alla data di conclusione del contratto preliminare o, in mancanza, di quello definitivo di compravendita; c) al prezzo convenuto dell'immobile oggetto della mediazione. 3. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano solo nei casi in cui vi sia stata la conclusione del contratto di compravendita preliminare o, in mancanza, di quello definitivo.
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Agenzia di affari in mediazione immobiliare (Art. 12 Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo