Titolo II
Art. 9
Archivio unico
In vigore dal 22 apr 2006
1. L'archivio unico è formato e gestito a cura di ciascun operatore. L'UIC indica standard e criteri per la registrazione e la conservazione tramite procedure informatiche.
2. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio unico, di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico dell'operatore e purchè sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
3. L'archivio unico deve essere gestito in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun operatore non finanziario.
4. Qualora vi sia necessità di modificare informazioni già acquisite nell'archivio unico, a seguito della modifica di elementi di fatto o di verifiche effettuate dopo la registrazione, occorre evidenziare con chiarezza le modifiche apportate conservando evidenza dell'informazione precedente.
5. Le informazioni registrate nell'archivio unico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione.
6. Per l'accertamento dei fatti in un procedimento penale o in un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, le informazioni e i dati, contenuti nell'archivio unico tenuto dall'operatore non finanziario, sono acquisiti per ordine dell'autorità giudiziaria.
7. L'UIC adotta disposizioni applicative per le modalità della tenuta dell'archivio unico nei casi di cessione di dipendenze, di cessione di rami di azienda, di scissione, di fusione, nonché nei casi di trasformazione degli operatori in una diversa forma giuridica ovvero in un diverso operatore ugualmente compreso tra quelli indicati nell'.
8. Gli operatori indicati nell', comma 1, lettere a), e), f), g), h) e l), del presente regolamento possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione richiamati dall', comma 1, del presente regolamento, utilizzando i registri ed integrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
9. Gli operatori indicati nell', comma 1, lettera d), del presente regolamento possono assolvere agli obblighi di identificazione e di registrazione integrando i dati richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-9