Parte I
Art. 3
Obblighi applicabili
In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione si applicano in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento professionale delle attività di cui all'.
2. Tenendo conto delle disposizioni particolari formulate per ciascuna categoria, gli operatori devono:
a) identificare i clienti in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro salvo quanto previsto dall', comma 1, del presente regolamento;
b) istituire l'archivio unico;
c) registrare e conservare nell'archivio unico i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni.
3. Gli operatori devono inoltre segnalare le operazioni sospette di cui all' della legge antiriciclaggio, con particolare riguardo alle operazioni frazionate, secondo le indicazioni e le modalità formulate dall'UIC.
4. Gli operatori, al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, devono istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori, anche per approfondire la conoscenza dei propri clienti.
5. L'attività dei clienti deve essere valutata con continuità nel corso del rapporto, individuando eventuali incongruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio.
6. Gli operatori devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere le operazioni eseguite dal cliente nel giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione.
7. Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della registrazione delle stesse nell'archivio unico non deve procedersi alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
8. Gli operatori non sono tenuti all'istituzione dell'archivio unico qualora non vi siano dati da registrare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-3