Parte I

Art. 2

Destinatari

In vigore dal 22 apr 2006
1. Il presente regolamento si applica agli operatori che esercitano, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le seguenti attività: a) recupero di crediti per conto terzi; b) custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate; c) trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate; d) agenzia di affari in mediazione immobiliare; e) commercio di cose antiche; f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oggetti preziosi; i) gestione di case da gioco; l) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane; m) mediazione creditizia; n) agenzia in attività fmanziaria. 2. Il presente regolamento si applica altresì alle succursali italiane degli operatori indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-2

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