Parte II›Titolo I
Art. 6
Identificazione a distanza
In vigore dal 22 apr 2006
1. Non è necessario procedere all'identificazione di cui agli qualora ai clienti sia stata rilasciata attestazione da uno dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo presso i quali gli stessi sono titolari di conti o rapporti e in relazione ai quali sono stati già identificati di persona.
2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto presso l'intermediario attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
3. L'attestazione può essere rilasciata dai seguenti soggetti:
a) intermediari abilitati ai sensi dell' del decreto;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell', lettera A) e lettera B), numeri 2), 3) e 4), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
4. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dal soggetto che deve procedere all'identificazione.
5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'idonea attestazione anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.
6. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese. Per «insediamento fisico» si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-6