Parte I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 apr 2006
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l', comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: «Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;
Visto in particolare, l', comma 2, e l', comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell' della legge 6 febbraio 1996, n. 52»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espresso nella riunione del 13 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2005 del 23 dicembre 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «direttiva», la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio», il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
c) «decreto», il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante: «Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali» il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;
f) «operatori», i soggetti indicati nell' del presente regolamento;
g) «personale incaricato», il personale dipendente e i collaboratori esterni dei quali gli operatori si avvalgono per lo svolgimento dell'attività;
h) «cliente», il soggetto che compie operazioni con gli operatori;
i) «dati identificativi», il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
l) «mezzi di pagamento», il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
m) «operazione frazionata», un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
n) «archivio unico», un archivio nel quale i soggetti conservano in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;143#art-1