Titolo II

Art. 10

Recupero di crediti

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che esercitano l'attività di recupero di crediti, indicati nell', comma 1, lettera a), del presente regolamento, devono identificare il cliente che conferisce 1'incarico e devono acquisire e registrare nell'archivio unico le informazioni relative: a) all'identità del cliente e, se diverso, del creditore; b) alla data del conferimento dell'incarico; c) al valore complessivo dei crediti da recuperare; d) all'importo dei crediti e alle generalità dei debitori, per i crediti di valore superiore a 12.500 euro. 2. Per le riscossioni di valore superiore a 12.500 euro devono essere registrati, entro trenta giorni, le generalità del debitore o di chi provvede al pagamento, la data della riscossione e i mezzi di pagamento utilizzati.
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