Titolo II

Art. 15

Gestione di case da gioco

In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli operatori che svolgono l'attività di gestione di case da gioco, indicati nell', comma 1, lettera i), del presente regolamento, devono identificare i soggetti che compiono operazioni di acquisto e di cambio di «fiches» o di altri mezzi di gioco per importo superiore a 1.500 euro. 2. L'identificazione dei clienti non va rinnovata qualora già identificati al momento dell'ingresso, salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati. 3. Devono essere acquisite e conservate nell'archivio unico le informazioni relative: a) ai dati identificativi; b) alla data e alla tipologia dell'operazione; c) al valore dell'operazione e ai mezzi di pagamento utilizzati.
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